Approvate in Giunta linee guida per impianti fonti rinnovabili

La Giunta Regionale ha approvato le linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003.

Con questo provvedimento si completa l’iter procedurale di regolamentazione del settore iniziato con l’approvazione Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 per gli impianti di grande taglia e proseguito con la D.G.R. n. 175/2017 per gli impianti con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiore a 1 MW.

“Le linee guida, molto dettagliate, individuano le aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Bisogna anche precisare che non si tratta di nuovi regimi vincolistici: le aree ed i siti non idonei sono aree da attenzionare e, preferibilmente, da evitare nella scelta dei siti per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per il cosiddetto mineolico. Questo deve garantire sia la difesa dei caratteri ambientali e paesaggistici del territorio, sia la salute dei cittadini ed evitare lo spiacevole effetto cumulo esploso in maniera esponenziale negli ultimi anni. Per questo motivo, infatti, abbiamo previsto una disposizione specifica per il lotto minimo pari a 10.000 mq, molto più restrittiva del provvedimento emanato per gli impianti con potenza superiore a 60Kw”.

Le linee guida saranno immediatamente applicabili a seguito della loro pubblicazione sul Bur. Il provvedimento si estende su un totale di 12 articoli: si va dalle finalità alle definizioni fino all’ambito di applicazione. Un articolo è dedicato alle le aree e relative fasce di buffer non idonee (art. 4), uno dedicato ai parametri e alle prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio degli impianti (art. 5) distinto per tipologia (fotovoltaici, solari fotovoltaici, eolici, biomasse e idroelettrici). L’articolo 5 dispone le dimensioni massime dei generatori, le distanze minime dai centri abitati e centri storici, dai beni paesaggistici e culturali, dalle abitazioni, dalle strade e dai singoli impianti nonché le dimensioni del lotto minino.